Art. 1 - Accesso all’Archivio
La ricerca presso l’Archivio ISTRESCO è libera e gratuita.
Per eseguire ricerche presso l’Archivio si deve presentare una richiesta scritta di autorizzazione su appositi moduli forniti dall’Istituto ed esibire un valido documento d’identità.
Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportati gli estremi del documento d’identità e l’argomento della propria ricerca; l’autorizzazione è strettamente personale, è valida per una singola ricerca e per l’anno solare in corso.
Lo studioso è inoltre tenuto ad apporre la propria firma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.
In Archivio è assolutamente vietato fumare e non è consentito introdurre borse, cartelle ed altri contenitori, nonché cibi, bevande ed altro materiale che possa compromettere la conservazione della documentazione.
Coloro che contravverranno a tali divieti potranno essere allontanati dalla sala di studio.
Il responsabile dell’Archivio può rifiutare l’accesso all’Archivio nei casi previsti dalla legge, in caso di reiterate mancanze e nel corso di circostanze eccezionali.

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Art. 2 - La consultazione dei documenti
La consultazione dei documenti per la ricerca è libera e gratuita, con le eccezioni e le limitazioni previste dalla legge e avviene dietro presentazione di richiesta scritta redatta su appositi moduli. La richiesta di consultazione di documenti riservati deve invece essere inoltrata alla Prefettura competente.
I documenti conservati nell'Archivio ISTRESCO sono liberamente consultabili, fatte salve le riserve di legge e le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lvo 490/1999 che riguardano:
- i documenti di carattere riservato, riguardanti la politica estera o interna dello Stato, relativi ad affari degli ultimi cinquant'anni;
- i documenti riservati, riguardanti situazioni puramente private di persone, relativi ad affari degli ultimi settant'anni.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 854/1975.
I documenti di proprietà dei privati e da questi depositati, donati o venduti o lasciati in eredità o legato all'Archivio ISTRESCO sono assoggettati alla disciplina stabilita dal 1° comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti all'Archivio ISTRESCO possono, tuttavia, porre la condizione della non-consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal 1° comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

Art. 3 - Modalità di utilizzo della documentazione, norme di comportamento degli utenti
Il Responsabile dell’Archivio può rifiutare la consultazione dei documenti in caso di comprovate mancanze da parte del richiedente e nel corso di circostanze eccezionali.
Per la corretta compilazione dei moduli di richiesta ci si deve avvalere degli elenchi e degli inventari messi a disposizione nella sala di studio, nonché delle informazioni fornite dal personale dell’archivio.
Per ragioni organizzative e di tutela del materiale documentario non è consentita la consultazione di fondi o serie non ordinati o in fase di ordinamento, nonché di serie o singoli pezzi deteriorati o in fase di restauro conservativo.
Le richieste sono espletate, con la consegna del materiale richiesto, entro 7 giorni dalla richiesta.
La consultazione deve avvenire alla presenza di un addetto responsabile.
Durante la consultazione l’utente deve avere cura di:
Consultare un solo pezzo per volta;
Non intraprendere alcuna azione che possa compromettere l’integrità del materiale documentario. E’ quindi vietato estrarre, danneggiare, modificare o segnare in qualsiasi modo i documenti ricevuti in consultazione. In particolar modo non è consentito apporre segni o numerazioni sulle carte, nonché l’uso di stilografiche o altre penne a inchiostro anche per prendere appunti personali;
Non cambiare l’ordine dei documenti all’interno dei fascicoli e dei fascicoli all’interno delle buste;
Non lasciare cartoncini o altri segni all’interno del materiale ricevuto in consegna;
Non appoggiarsi ai documenti per prendere appunti;
Riconsegnare il materiale una volta terminata la ricerca. A richiesta, lo stesso potrà essere tenuto a disposizione per i successivi due giorni;
Lasciare puliti scrivania e sedie utilizzate;
Segnalare al responsabile dell’Archivio eventuali discordanze riscontrate o assenze di materiale.

Art. 4 - Riproduzione dei documenti
Quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo permettono, possono essere effettuate, previa richiesta redatta su apposito modulo, delle fotocopie dei documenti presi in visione, fino ad un massimo di 50 fotocopie per giorno. Per richieste giornaliere di fotocopie superiore a 50, o per particolari esigenze organizzative, è facoltà del responsabile dell’Archivio procedere al loro rilascio nel termine di tre giorni;
L’importo delle fotocopie è fissato nel modo seguente:
Copie formato A4:
€ 0,10 a facciata per soci ISTRESCO;
€ 0.30 a facciata per gli altri utenti.
Copie formato A3
€ 0.15 a facciata per soci ISTRESCO;
€ 0.40 a facciata per gli altri utenti.
Possono inoltre essere effettuate copie digitali del materiale d’archivio, previa richiesta redatta su apposito modulo, utilizzando apparecchi privati. Nessun diritto è dovuto per le copie fatte in economia.

Art. 5 - La pubblicazione dei documenti
Per la pubblicazione dei documenti conservati presso l’Archivio ISTRESCO e riprodotti secondo le modalità di cui sopra, si deve richiedere autorizzazione scritta all’Istituto.
La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione “su concessione dell’Archivio ISTRESCO” e l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
L’Istituto richiede la consegna di una copia della pubblicazione per cui è stata chiesta l’autorizzazione.
La concessione avverrà in esenzione dal pagamento dei diritti nel caso in cui la pubblicazione avvenga all’interno di:
Un volume con tiratura inferiore alle 2000 copie
Un volume edito a cura dell’ISTRESCO;
Su una rivista periodica a carattere storico o scientifico;

Art. 6 - La citazione delle fonti
Qualora si debbano citare in pubblicazioni documenti o parti di documenti conservati presso l’Archivio ISTRESCO si devono indicare i seguenti dati, separando i campi con una virgola:
Istituto che conserva il fondo: si deve indicare in carattere maiuscoletto “Archivio Istituto di Storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca Trevigiana”, abbreviato nelle citazioni successive con “AISTRESCO”;
Fondo, serie o sottoserie: si deve indicare in carattere corsivo il nome del fondo, eventualmente seguito dall’indicazione della sezione, separando ogni suddivisione con una virgola. Es. Fondo Persecuzione degli Ebrei; oppure Fondo PCI, sez. 3 Carte Elio Cibin.
Unità di condizionamento (ossia, faldone o busta): si deve indicare in carattere tondo il numero identificativo della busta in cui è contenuto il documento, preceduto dall’abbreviazione b. ; fra parentesi tonda si deve indicare il numero d’inventario della busta, come riportato sull’edichetta. Es. Fondo RSI, b. 2 (n. inv. 027).
Unità archivistica: si deve indicare in carattere tondo il fascicolo e l’eventuale sottofascicolo, il singolo documento, la carta, il foglio oppure la pagina, separando ogni suddivisione con una virgola ed utilizzando le abbreviazioni di uso corrente;
Data: va indicata in carattere tondo
Titolo: Qualora il titolo del pezzo citato è riportato testualmente, va posto fra virgolette in carattere tondo: Es. <<Relazione dell’Assessore Romano Marchi al Consiglio Comunale>>.

Art. 7 - Prestito dei documenti
Nessun documento può essere estratto dall'Archivio ISTRESCO sia pure temporaneamente, se non per essere restaurato o per venire esposto a mostre. Nel secondo caso il prestito dovrà essere autorizzato dall'ISTRESCO. In caso di prestito, il materiale archivistico interessato dovrà essere preventivamente riprodotto, a spese del richiedente, in copia fotografica o digitale da conservarsi in Archivio. I documenti concessi in prestito per mostre dovranno essere coperti da assicurazione con la formula "da chiodo a chiodo" per l'importo che sarà indicato dal Direttore. In particolare, si dovranno osservare rigorosamente tutte quelle disposizioni o cautele che l'ISTRESCO crederà di fare adottare per la maggiore sicurezza e tutela del materiale.

Art. 8 - Versamento e deposito dei documenti
L'accoglimento di donazione o di richiesta di deposito di archivi e/o documenti da parte di soggetti pubblici o privati sarà subordinato all'espressione della volontà dell'ISTRESCO previo accertamento della rilevanza storica e culturale dei medesimi. Tale accertamento compete al Consiglio direttivo ISTRESCO. La donazione o il deposito dovranno avvenire con regolare verbale di consegna dal quale risultino la consistenza, la tipologia, gli estremi cronologici e le condizioni dei documenti consegnati. Il verbale di consegna sarà redatto in duplice copia una per l'ISTRESCO, una per il soggetto donante o depositante. I depositi presso l'Archivio ISTRESCO sono regolati dal Codice civile.

Bozza del 8_11_2007