STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRESCO APS

Art.1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione ISTRESCO, costituita in data 6 luglio 1992, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: “ISTRESCO A.P.S.”. L’APS Istresco è stata fondata da esponenti delle associazioni partigiane e fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale. L’Associazione non è riconosciuta, è apartitica e aconfessionale. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale in via Sant’Ambrogio di Fiera 60 nel comune di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello statuto)

 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Art.4

(Interpretazione dello statuto)


Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5

(Finalità e attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. Nello specifico, lo scopo dell’associazione è studiare la storia contemporanea con particolare attenzione alla storia della Resistenza e dei ceti popolari.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:

  • educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui alla lettera f) dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui alla lettera k) dell’art. 5 del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera w) dell’art. 5 del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117.

  A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

  • implementazione, valorizzazione e servizio di consultazione al pubblico dei fondi archivistici detenuti dall’APS Istresco, secondo i criteri indicati dal MIBAC;
  • gestione della Biblioteca dell’APS Istresco con servizio di apertura al pubblico e di interprestito bibliotecario;
  • servizi di tutoraggio nei confronti di studenti universitari o dottorandi in discipline di ambito storico-sociale;
  • promozione di ricerche storiografiche con particolare attenzione alla storia contemporanea e del lavoro;
  • divulgazione con gli strumenti della comunicazione informatica e della produzione editoriale degli esiti delle ricerche storiografiche e degli studi sociali;
  • assunzione di iniziative volte a fruire culturalmente del territorio, con particolare attenzione ai luoghi e ai segni che restituiscono le sedimentazioni storiche;
  • realizzazione, anche in accordo e in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, di studi, ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni sulla storia contemporanea, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di ricerca e comunicazione innovative, sia in ambito locale e regionale, che nazionale e internazionale;
  • promozione della ricerca, della raccolta, dell’acquisizione, della classificazione di fonti documentarie attinenti alle finalità dell’Associazione;
  • predisposizione e attuazione di ricerche e progetti per l’innovazione della didattica della storia contemporanea rivolti alla scuola e in particolare ai docenti; 
  • sviluppo di attività di servizio culturale e di divulgazione storica, con particolare riferimento ai rapporti dialettici esistenti tra storia e memoria, ricerca scientifica e uso pubblico del passato, con partecipazione alle ricorrenze e celebrazioni pubbliche su momenti rilevanti della storia locale, nazionale ed internazionale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art.6

(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori
b) Soci ordinari
c) Soci sostenitori
d) Soci onorari
Sono considerati Soci fondatori gli esponenti della Resistenza che nel 1992 fondarono l’Associazione. Sono Soci ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota di associazione. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota di associazione annuale pari o superiore al doppio di quella fissata per i Soci ordinari; possono essere Soci sostenitori anche Associazioni o Enti, è loro facoltà di partecipare, tramite un delegato, all’Assemblea dei Soci ma senza diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci può nominare, ove ne ravvisi l’opportunità, Soci onorari per speciali benemerenze acquisite nell’attività dell’Associazione. I Soci onorari non sono tenuti a versare la quota di associazione.

I soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Art.8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che ha possibilità di appello entro 30 gg. L’esclusione dev’essere ratificata dall’assemblea.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. 

Art.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Comitato scientifico
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione (eventuale)

Art.11

(L'assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’APS Istresco, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, comunicazioni WhatsApp inoltrati ai recapiti risultanti dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12

(Compiti dell'Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13

(Assemblea ordinaria)

 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 Art.15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è composto da numero dispari minimo di 7 a un numero massimo di 15 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

  • elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore ed eventuali co-direttori e il Segretario;
  • determina l’importo della quota associativa annuale;
  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio direttivo.

 Art.16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del Consiglio direttivo che poi provvederà alla nomina del nuovo presidente e delle altre cariche.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 Art.17

(Il Direttore)

Il Direttore viene nominato dal Consiglio direttivo e:
a) sovrintende alle attività dell’Associazione;
b) è responsabile dell’archivio e della biblioteca;
c) assieme al Comitato Scientifico, predispone l’istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici e promuove e coordina le ricerche, gli studi e le attività scientifiche, divulgative e didattiche e il lavoro dei diversi operatori che se ne occupano;
d) in accordo con il Presidente, si adopera perché le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi siano alla base dell’attività degli operatori dell’Associazione, seguendo le linee generali impostate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
e) ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
f) riferisce periodicamente sull’attività svolta al Consiglio Direttivo;
g) può essere coadiuvato da uno o più Vicedirettori;
h) in accordo con il Consiglio Direttivo può indicare delle figure che collaborino con lui alla gestione dell’archivio, della biblioteca e delle altre attività dell’Associazione.

Art.18

(Il Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo e:
a) predispone e gestisce l’organizzazione amministrativa dell’Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e in collaborazione con il Direttore;
b) partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali, redige i verbali, conserva i registri delle deliberazioni, cura la corrispondenza.

Art.19

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico:
a) è costituito su nomina del Consiglio Direttivo da studiosi di materie storiche particolarmente qualificati;
b) fanno parte del Comitato Scientifico il Direttore che lo presiede e il Presidente dell’Associazione;
c) Il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri;
d) il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare programmi e progetti di ricerca e di attività scientifica, che saranno sottoposti al Consiglio Direttivo e di collaborare con il Direttore alla loro realizzazione.

Art.20

(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.22

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associativi e degli aderenti è tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, è tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari è tenuto a cura dell’Consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

Art.23

(Risorse economiche)

 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.23/bis

(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.26

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

Art.28

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

Art.29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.30

(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art.31

(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art.32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art.34

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto (in formato pdf)